Art. 1
In vigore dal 20 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza 29 agosto 1950 presentata dalla Società a responsabilità limitata seggiovia Merano-Tappeiner-Monte Benedetto-Tirolo per ottenere la concessione decennale di impianto e di esercizio di una funicolare aerea monofune (seggiovia) da Merano a Monte Benedetto;
Visto il progetto a firma ing. Silvano Bampi, portante i bolli annullati in data 1 settembre 1950, e con timbro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri del 5 dicembre 1950, approvato con Ministeriale 8 febbraio 1951, n. 4599;
Visto il voto 5 dicembre 1950, n. 4, della Commissione predetta;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato l'11 giugno 1951 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società a responsabilità limitata seggiovia Merano-Tappeiner-Monte Benedetto-Tirolo, con sede in Merane, per la concessione alla Società medesima della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune (seggiovia) in servizio pubblico per trasporto di persone da Merano a Monte Benedetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 luglio 1951
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 66. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-17;1663#art-1