Art. 1

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In vigore dal 20 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza 29 agosto 1950 presentata dalla Società a responsabilità limitata seggiovia Merano-Tappeiner-Monte Benedetto-Tirolo per ottenere la concessione decennale di impianto e di esercizio di una funicolare aerea monofune (seggiovia) da Merano a Monte Benedetto; Visto il progetto a firma ing. Silvano Bampi, portante i bolli annullati in data 1 settembre 1950, e con timbro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri del 5 dicembre 1950, approvato con Ministeriale 8 febbraio 1951, n. 4599; Visto il voto 5 dicembre 1950, n. 4, della Commissione predetta; Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato l'11 giugno 1951 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società a responsabilità limitata seggiovia Merano-Tappeiner-Monte Benedetto-Tirolo, con sede in Merane, per la concessione alla Società medesima della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune (seggiovia) in servizio pubblico per trasporto di persone da Merano a Monte Benedetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 luglio 1951 EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1952 Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 66. - FRASCA
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