Art. 2
In vigore dal 13 feb 1952
Il presente decreto entra in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 della Convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 83. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1621#art-2