Art. 2

In vigore dal 13 feb 1952
Il presente decreto entra in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 della Convenzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 83. - FRASCA
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