Art. 1
In vigore dal 13 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri e del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione che regola la circolazione del bestiame alla frontiera italo-francese e lo scambio di informazioni concernenti l'apparizione di alcune malattie contagiose degli animali e scambio di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 gennaio 1951.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1621#art-1