Art. 1

In vigore dal 13 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri e del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione che regola la circolazione del bestiame alla frontiera italo-francese e lo scambio di informazioni concernenti l'apparizione di alcune malattie contagiose degli animali e scambio di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 gennaio 1951.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1621#art-1

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