Art. 2
In vigore dal 13 gen 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - VANONI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 83. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1553#art-2