Art. 2

In vigore dal 13 gen 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - VANONI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 83. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1553#art-2

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Art. 2 Esecuzione alla Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla circolazione di frontiera e scambi di Note conclusi a Roma il 29 gennaio 1951. — Testo vigente | Portale Normativo