Art. 1
In vigore dal 13 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla circolazione di frontiera e scambi di Note, conclusi a Roma il 29 gennaio 1951.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1553#art-1