Art. 1

In vigore dal 13 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla circolazione di frontiera e scambi di Note, conclusi a Roma il 29 gennaio 1951.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1553#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo