Art. 2

In vigore dal 23 dic 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1951. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 82. - FRASCA
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Art. 2 Esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera recante modificazioni all'art. 16 della Convenzione italoelvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 ed agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento, effettuato a Roma il 13-27 novembre 1950. — Testo vigente | Portale Normativo