Art. 2
In vigore dal 23 dic 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 82. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1361#art-2