Art. 1
In vigore dal 23 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per la pesca nelle acque comuni dei due Stati, conclusa a Lugano fra l'Italia e la Svizzera il 13 giugno 1901;
Visto il regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, che approva il regolamento per la pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note, effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 13-27 novembre 1950, che apporta modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1361#art-1