Art. 1

In vigore dal 23 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per la pesca nelle acque comuni dei due Stati, conclusa a Lugano fra l'Italia e la Svizzera il 13 giugno 1901; Visto il regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, che approva il regolamento per la pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note, effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 13-27 novembre 1950, che apporta modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento di esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-02;1361#art-1

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