Art. 2

In vigore dal 12 ott 1951
La Stazione razionale di alpeggio in provincia di Cosenza è devoluta all'Opera per la valorizzazione della Sila, della quale costituirà un'apposita Sezione zootecnica. È parimenti devoluto all'Opera per la valorizzazione della Sila ogni altro bene appartenente all'estinto Consorzio con l'obbligo della predetta Opera di servirsi di questo patrimonio per la esplicazione di compiti, che coincidano con quelli assegnati all'anzidetta Stazione razionale di alpeggio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 27. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;958#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Incorporazione della Stazione razionale di alpeggio per la provincia di Cosenza nell'Opera per la valorizzazione della Sila. — Testo vigente | Portale Normativo