Art. 1
In vigore dal 12 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 gennaio 1929, n. 200, che prevede la costituzione di Consorzi per le Stazioni razionali di alpeggio;
Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1934, col quale venne costituito un Consorzio per l'istituzione ed il funzionamento di una Stazione razionale di alpeggio in provincia di Cosenza;
Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, che affida nuovi compiti all'Opera per la valorizzazione della Sila;
Considerato che l'Opera per la valorizzazione della Sila fra le altre attività, dovrà costituire una Sezione zootecnica, per cui si rende opportuno fondere nell'Opera predetta la Stazione razionale di alpeggio di Cosenza, ai fini di conseguire un più razionale ed organico programma nell'azione di miglioramento fondiario della regione;
Vista la delibera in data 4 gennaio 1951, con la quale il commissario della Stazione razionale di alpeggio di Cosenza accoglie le deliberazioni emesse dagli Enti costituenti il Consorzio della Stazione di alpeggio - Amministrazione provinciale di Cosenza, Camera di commercio, Amministrazione comunale - riguardanti la recessione dal Consorzio stesso e la devoluzione del patrimonio della Stazione, a far data dal 31 dicembre 1949, all'Opera per la valorizzazione della Sila;
Vista la delibera n. 111 in data 4 gennaio 1951, con la quale il presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila accetta, a far data dal 31 dicembre 1949, il trasferimento all'Opera del patrimonio della Stazione di alpeggio in provincia di Cosenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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Il Consorzio per la istituzione ed il funzionamento della Stazione razionale di alpeggio in provincia di Cosenza, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste in data 20 novembre 1934, è estinto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;958#art-1