Art. 2

In vigore dal 21 ago 1951
Il Prefetto di Roma, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monte Porzio Catone e Frascati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1951 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 1. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;600#art-2

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