Art. 1

In vigore dal 21 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni n. 16, del 24 settembre 1950, del Consiglio comunale di Monte Porzio Catone e n. 54, del 7 ottobre 1950, del Consiglio comunale di Frascati, con le quali le Amministrazioni stesse fissano d'accordo le condizioni della rettifica dei propri confini; Visto il parere espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Roma, con deliberazione 17 novembre 1950, n. 13150; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . I confini tra i comuni di Monte Porzio Catone e di Frascati sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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