Art. 1
In vigore dal 21 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni n. 16, del 24 settembre 1950, del Consiglio comunale di Monte Porzio Catone e n. 54, del 7 ottobre 1950, del Consiglio comunale di Frascati, con le quali le Amministrazioni stesse fissano d'accordo le condizioni della rettifica dei propri confini;
Visto il parere espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Roma, con deliberazione 17 novembre 1950, n. 13150;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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I confini tra i comuni di Monte Porzio Catone e di Frascati sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;600#art-1