Art. 2

In vigore dal 12 lug 1951
L'esenzione daziaria, accordata fino al 31 luglio 1951 col decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23, per alcuni semi oleosi, è estesa ai semi di senapa, di papavero, di zucca ed ai "semi non nominati", di cui alla voce n. 110 della tariffa dei dazi doganali di importazione. Fino alla stessa data gli oli di semi di senapa, di papavero, di cartamo, di tabacco, di zucca, di vinacciuoli e di tè, compresi nella voce n. 139-p-2) della detta tariffa, sono ammessi alla importazione al dazio del 10% sul valore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;516#art-2

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