Art. 1
In vigore dal 12 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 e 2 aprile 1951, n. 225, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee e modificano temporaneamente il regime doganale di alcuni prodotti;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura, e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
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Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 2 aprile 1951, n. 225 e con l' del decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23, sono prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle allegate tabelle (A e B), firmate dal Ministro per le finanze, a non oltre il 31 dicembre 1951.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;516#art-1