Art. 3
In vigore dal 16 ago 1951
Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 51 - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-29;582#art-3