Art. 3

In vigore dal 16 ago 1951
Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 51 - FRASCA
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