Art. 2

In vigore dal 16 ago 1951
Sono istituiti biglietti postali aerei per i Paesi europei (senza sopratassa), e per gli Stati Uniti d'America e Canada utilizzabili anche per altri paesi mediante applicazione della rispettiva sopratassa aerea. La tassa del biglietto postale aereo per i Paesi europei è fissata in L. 60 (55+5) e quella per gli Stati Uniti d'America e Canadà in L. 115.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-29;582#art-2

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