Art. 2

In vigore dal 11 nov 1951
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1951 EINAUDI PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 34. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-21;1091#art-2

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