Art. 1
In vigore dal 11 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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I lavori di costruzione di un deposito di carburanti per la Marina militare, effettuati in Gaeta, località Cappuccini, sono dichiarati di pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-21;1091#art-1