Art. 1

In vigore dal 11 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . I lavori di costruzione di un deposito di carburanti per la Marina militare, effettuati in Gaeta, località Cappuccini, sono dichiarati di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-05-21;1091#art-1

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