Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara
Art. 35
In vigore dal 13 ott 1951
I laureati in scienze matematiche, i laureati in fisica, sono Iscritti al quarto anno del corso di laurea in matematica e fisica, con la convalida degli esami comuni superati.
I laureati in ingegneria, possono essere ammessi al quarto anno di matematica e fisica purchè abbiano frequentato almeno due corsi del secondo biennio di scienze matematiche.
Coloro che siano forniti di altra laurea, purchè in possesso del titolo di scuola media valido per l'iscrizione al corso di matematica e fisica, possono essere iscritti al secondo anno di corso purchè abbiano frequentato un numero di corsi di matematica e fisica ritenuto sufficiente dalla Facoltà.
Il Consiglio della facoltà determina, caso per caso, quali fra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea, possono essere convalidati al fine del conseguimento della laurea in matematica e fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-35