Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara

Art. 31

In vigore dal 13 ott 1951
I laureati in fisica e matematica e i laureati in fisica sono iscritti al quarto anno del corso di laurea in scienze matematiche con la convalida degli esami comuni separati. I laureati in ingegneria possono essere ammessi al quarto anno di scienze matematiche purchè abbiano frequentato almeno due corsi del secondo biennio di matematica. Coloro che siano forniti di altra laurea, purchè in possesso del diploma di maturità valido per l'iscrizione al corso di laurea in scienze matematiche, possono essere iscritti al secondo anno di corso purchè abbiano frequentato un numero di corsi di matematica ritenuto sufficiente dalla Facoltà. Il Consiglio di facoltà determina, caso per caso, quali fra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea, possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze matematiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-31

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