Art. 4
In vigore dal 15 lug 1951
Per quanto non modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 393, foglio n. 130. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;461#art-4