Art. 4

In vigore dal 15 lug 1951
Per quanto non modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1951 Atti del Governo, registro n. 393, foglio n. 130. - FRASCA
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