Art. 1
In vigore dal 15 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, sulla sistemazione del Commissariato per il turismo e dei relativi ruoli organici;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sino a quando non sarà emanato il regolamento per il personale del Commissariato per il turismo, per l'ammissione alla carriera dei gruppi A, B e C, di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, si osservano le disposizioni dei seguenti del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;461#art-1