Art. 2
In vigore dal 4 ago 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 ottobre 1950, conformemente a quanto stabilito nell'art. 9 dell'Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - SCELBA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 61. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-14;596#art-2