Art. 1
In vigore dal 4 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco, circa i trasferimenti patrimoniali dei rioptanti alto-atesini, concluso a Roma, il 4 ottobre 1950.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-14;596#art-1