Art. 2

In vigore dal 27 apr 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PICCIONI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 158. - CONSOLI
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