Art. 1

In vigore dal 27 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini; Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini; Vista la delega contenuta nell' della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Regione sarda; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 e successive modificazioni. Con successivi decreti saranno emanate, ai sensi dell' della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, le norme per l'istituzione degli enti, o sezioni speciali di enti, incaricati dell'attuazione della legge stessa nel territorio indicato al comma precedente.
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