Art. 2
In vigore dal 24 apr 1951
Sono abrogate le disposizioni del citato decreto 20 gennaio 1951, n. 9, che siano incompatibili con quelle della legge 9 marzo 1951, n. 105, e dell'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 103. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-08;208#art-2