Art. 1

In vigore dal 24 apr 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativo alla, richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci, e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9, contenente disposizioni di esecuzione del decreto-legge predetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: . Le denuncie previste dall' del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105, per le quali era stato dato incarico di raccolta ad enti ed alle organizzazioni designate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9, debbono essere presentate o spedite ai competenti Uffici provinciali dell'industria e commercio entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le denuncie debbono essere redatte sui moduli approvati ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9.
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