Art. 2

In vigore dal 23 giu 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 marzo 1950. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-15;423#art-2

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Art. 2 Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e Ceylon per lo sblocco dei beni italiani concluso a Colombo, a mezzo scambio di Note, il 10 marzo 1950. — Testo vigente | Portale Normativo