Art. 1

In vigore dal 23 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e Ceylon relativo alla proprietà italiana detenuta dal Custodian of enemy property di Ceylon e al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone residenti a Ceylon concluso a Colombo, a mezzo scambio di Note, il 10 marzo 1950.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-15;423#art-1

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