Art. 1
In vigore dal 23 giu 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e Ceylon relativo alla proprietà italiana detenuta dal Custodian of enemy property di Ceylon e al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone residenti a Ceylon concluso a Colombo, a mezzo scambio di Note, il 10 marzo 1950.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-03-15;423#art-1