Art. 2
In vigore dal 1 lug 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA VANONI - LOMBARDO - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-02;464#art-2