Art. 1

In vigore dal 1 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 31 marzo 1 aprile 1950: a) Accordo commerciale fra la Repubblica italiana da una parte ed il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica degli Stati Uniti dell'Indonesia dall'altra parte; b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale suddetto; c) Accordo di pagamento fra l'Italia ed i Paesi Bassi; d) Protocollo di firma relativo all'Accordo di pagamento suddetto; e) Protocollo speciale tra l'Italia ed i Paesi Bassi; f) Pro-memoria; g) Accordo di pagamento tra l'Italia e l'Indonesia, h) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento suddetto; i) Protocollo tra l'Italia da una parte ed i Paesi Bassi e l'Indonesia dall'altra parte; l) Scambi di Note.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-02;464#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo