Art. 1
In vigore dal 1 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 31 marzo 1 aprile 1950:
a) Accordo commerciale fra la Repubblica italiana da una parte ed il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica degli Stati Uniti dell'Indonesia dall'altra parte;
b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale suddetto;
c) Accordo di pagamento fra l'Italia ed i Paesi Bassi;
d) Protocollo di firma relativo all'Accordo di pagamento suddetto;
e) Protocollo speciale tra l'Italia ed i Paesi Bassi;
f) Pro-memoria;
g) Accordo di pagamento tra l'Italia e l'Indonesia,
h) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento suddetto;
i) Protocollo tra l'Italia da una parte ed i Paesi Bassi e l'Indonesia dall'altra parte;
l) Scambi di Note.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-02;464#art-1