Art. 2
In vigore dal 17 ago 1951
Nessuna maggiore assegnazione di fondi viene fatta al bilancio della scuola suddetta per l'attuazione del provvedimento di cui al precedente .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951
EINAUDI
GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 53. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;586#art-2