Art. 1

In vigore dal 17 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Vista la tabella organica della Scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli, annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1975, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1934; Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di applicato incaricato e di sopprimere uno dei due posti di operaio previsti dalla tabella organica anzidetta; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1950 uno dei due posti di operaio previsti dalla tabella organica della Scuola tecnica agraria, di Pozzuolo del Friuli, annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1975, è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato incaricato.
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