Art. 2

In vigore dal 12 mag 1951
Il Prefetto di Ascoli Piceno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con proprio decreto, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Sant'Elpidio a Mare e di Porto Sant'Elpidio, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. Lo stesso Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà anche alla ripartizione fra i Comuni suddetti, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Sant'Elpidio a Mare. Al personale suddetto non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento nei nuovi organici e sarà mantenuto "ad personam" il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1951 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 157. - CONSOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-10;258#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo