Art. 1
In vigore dal 12 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le domande con le quali la maggioranza del contribuenti della frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, chiede che la frazione suddetta sia eretta in Comune autonomo;
Visti i pareri espressi dal Consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare e dalla Deputazione provinciale di Ascoli Piceno, rispettivamente con deliberazioni in data 5 settembre 1946 e 18 giugno 1947;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione I - in data 10 ottobre 1950, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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La frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, è eretta in Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale risultante dall'annessa pianta planimetrica e con sede municipale nel centro omonimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-10;258#art-1