Art. 1

In vigore dal 12 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le domande con le quali la maggioranza del contribuenti della frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, chiede che la frazione suddetta sia eretta in Comune autonomo; Visti i pareri espressi dal Consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare e dalla Deputazione provinciale di Ascoli Piceno, rispettivamente con deliberazioni in data 5 settembre 1946 e 18 giugno 1947; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione I - in data 10 ottobre 1950, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . La frazione Porto Sant'Elpidio del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Ascoli Piceno, è eretta in Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale risultante dall'annessa pianta planimetrica e con sede municipale nel centro omonimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-10;258#art-1

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