Art. 4

In vigore dal 31 gen 1951
Il contributo per gli assegni familiari nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia nel settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi è determinato nella misura di L. 49 per ogni giornata di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-09;16#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1951. — Testo vigente | Portale Normativo