Art. 4
In vigore dal 31 gen 1951
Il contributo per gli assegni familiari nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia nel settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi è determinato nella misura di L. 49 per ogni giornata di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-09;16#art-4