Art. 1
In vigore dal 31 gen 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;
Vista la legge 7 luglio 1948, n. 1093;
Vista la legge 26 agosto 1950, n. 860;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 807;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1949, n. 1101;
Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1951, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-09;16#art-1