Art. 2
In vigore dal 10 mar 1951
Il Prefetto di Livorno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Marciana e di Portoferraio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1150
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 157. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-09;1218#art-2