Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 10 mar 1951
Il Prefetto di Livorno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Marciana e di Portoferraio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1150 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 157. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-09;1218#art-2