Art. 3
In vigore dal 16 dic 1950
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi deve intendersi senz'altro soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1950
EINAUDI
GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 7. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-25;925#art-3