Art. 2
In vigore dal 16 dic 1950
È istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di radiologia, in aggiunta a quelli indicati nel n. 5 della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-25;925#art-2