Art. 2

In vigore dal 24 gen 1951
Il residuo patrimonio della Fondazione di cui al precedente articolo è devoluto all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, istituita con legge 19 giugno 1913, n. 641. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950 EINAUDI PELLA - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: PICCIONE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 3 - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1057#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Soppressione della Fondazione "Elena di Savoia", costituita in Roma presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo