Art. 2
In vigore dal 24 gen 1951
Il residuo patrimonio della Fondazione di cui al precedente articolo è devoluto all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, istituita con legge 19 giugno 1913, n. 641.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950
EINAUDI
PELLA - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 3 - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1057#art-2