Art. 1
In vigore dal 24 gen 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1439, che erige in ente morale la Fondazione "Elena di Savoia" per i figli dei ferrovieri morti o resi invalidi in dipendenza della guerra 1915-18;
Visto il regio decreto 19 febbraio 1922, n. 321, che ne approva il nuovo statuto organico;
Considerato che l'ente ha adempito ai fini fondamentali per i quali venne costituito, previsti dall' dello statuto organico, e che, per l'esiguità del patrimonio residuo, risulta impossibile il proseguimento dello scopo subordinato previsto dall'art. 18 dello statuto medesimo;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La Fondazione "Elena di Savoia", costituita in Roma presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ed eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1439, è soppressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1057#art-1