Art. 2
In vigore dal 14 feb 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA TOGNI - MARAZZA LOMBARDO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1951
Atti Governo, registro n. 37, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-20;1166#art-2