Art. 1
In vigore dal 14 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di collaborazione economica tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro, a mezzo scambio di lettere, il 5 luglio 1950.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-20;1166#art-1