Art. 1

In vigore dal 10 dic 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 12 agosto 1950, n. 67, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo, con la quale è stata proposta la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso ai recinti della Borsa valori di detta città; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . Per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno: 1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).... annue L. 6.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante annue......... " L. 3.000 per i successivi.......................... " " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato.................... " " 1.000 per i successivi.......................... " " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio............. " " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri......... " " 15.000 6) impiegati di banche....................... " " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissori................................ " " 9.000 8) fattorini in divisa....................... " " 2.000 9) osservatori di istituti di credito auto- rizzati, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida......... " " 25.000
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