Art. 1
In vigore dal 10 dic 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione in data 12 agosto 1950, n. 67, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo, con la quale è stata proposta la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso ai recinti della Borsa valori di detta città;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno:
1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).... annue L. 6.000
2) rappresentanti di agenti di cambio:
per il primo rappresentante annue......... " L. 3.000
per i successivi.......................... " " 5.000
3) impiegati di agenti di cambio:
per il primo impiegato.................... " " 1.000
per i successivi.......................... " " 2.000
4) fattorini di agenti di cambio............. " " 1.000
5) rappresentanti di istituti di credito nel
recinto delle banche e banchieri......... " " 15.000
6) impiegati di banche....................... " " 5.000
7) banchieri, commissionari, cambiavalute,
remissori................................ " " 9.000
8) fattorini in divisa....................... " " 2.000
9) osservatori di istituti di credito auto-
rizzati, a termini dell'art. 14 del regio
decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad
accedere nel recinto delle grida......... " " 25.000
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-21;900#art-1