Art. 2

In vigore dal 10 dic 1950
Per l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Palermo di titoli azionari o obbligazionari, sono dovuti i seguenti diritti, in ragione di anno: per il primo miliardo di capitale nominale, L. 50 per milione o frazione di milione; oltre il primo miliardo e fino al 10° miliardo, L. 40 per milione o frazione di milione; oltre il 10° miliardo e fino al 30° miliardo, L. 30 per milione o frazione di milione; oltre il 30° miliardo, L. 20 per milione o frazione di milione. Per i titoli già quotati in altre Borse valori la tariffa suddetta è ridotta del 75%. Alle società, con sede in Sicilia, di nuova costituzione ed a quelle già costituite, purchè con capitale non superiore a 100 milioni, sarà applicata la tariffa più bassa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1950 Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-21;900#art-2

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Art. 2 Tariffa del diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo