Art. 2
In vigore dal 10 dic 1950
Per l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Palermo di titoli azionari o obbligazionari, sono dovuti i seguenti diritti, in ragione di anno:
per il primo miliardo di capitale nominale, L. 50 per milione o frazione di milione;
oltre il primo miliardo e fino al 10° miliardo, L. 40 per milione o frazione di milione;
oltre il 10° miliardo e fino al 30° miliardo, L. 30 per milione o frazione di milione;
oltre il 30° miliardo, L. 20 per milione o frazione di milione.
Per i titoli già quotati in altre Borse valori la tariffa suddetta è ridotta del 75%.
Alle società, con sede in Sicilia, di nuova costituzione ed a quelle già costituite, purchè con capitale non superiore a 100 milioni, sarà applicata la tariffa più bassa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 1950
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-21;900#art-2