Art. 2
In vigore dal 20 feb 1951
Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con proprio decreto, alla separazione patrimoniale ed al reparto delle attività e passività, fra i Comuni suddetti in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 1950
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;1130#art-2