Art. 1
In vigore dal 20 feb 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 29 aprile 1927, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di Gherba, rappresentante oltre la metà del carico tributario in quella applicato, ha chiesto che la frazione stessa sia distaccata dal comune di Cisterna ed aggregata a quello limitrofo di Ferrere, in provincia di Asti;
Visto il parere favorevole del Consiglio comunale di Ferrere e quello del comune di Cisterna manifestati rispettivamente con atti 1 maggio e 1 giugno 1947;
Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Asti, con deliberazioni 27 agosto 1947 e 13 maggio 1949, sia in merito al distacco, sia sul progetto di delimitazione territoriale concordato fra i Comuni interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato in data 11 aprile 1950;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 6 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
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La frazione Gherba è distaccata dal comune di Cisterna, in provincia di Asti, ed aggregata a quello di Ferrere, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;1130#art-1